Legge Costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
costituzionale. Se non è altrimenti disposto dalle leggi regionali previste dagli articoli 3 e 9 dello Statuto della Regione siciliana, come
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dell'articolo 15 »; h) gli articoli 28, 30 e 33 e l'ultimo comma dell'articolo 50 sono abrogati, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente
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, il terzo comma è abrogato; g) gli articoli 29, 30, 36 e 37, primo comma, sono abrogati; h) all'articolo 35 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi
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»; m) gli articoli 33, 35, 36, 37, 38, 39, 43 e 46 sono abrogati; n) l'articolo 34 è sostituito dal seguente: « Art. 34. - La Giunta regionale è
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presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa
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dagli articoli da 8 a 15 e 18 della legge della regione Trentino-Alto Adige 8 agosto 1983, n. 7, e successive modificazioni, nonché le disposizioni
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dal seguente: « Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »; cc) dopo